Art. 15.
(Albo degli informatori scientifici).
1. Presso ogni consiglio del collegio regionale è istituito l'albo degli informatori
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scientifici del farmaco, di seguito denominato «albo».
2. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.